@maxdantoni@EntropicBazaar Inesatto. La nostra democrazia costituzionale non è "parlamentare": è sociale o solidaristica (Mortati, Ist., I, p.143 ss.). Forma necessitata in assenza della quale la democrazia "non è". Cioè il parlamento è subordinato alla realizzazione diritti sociali fondamentali: artt.1-12
@maxdantoni@EntropicBazaar Nessun esito elettorale, e nessuna legge votata dal parlamento può mutare questo indirizzo politico-costituzionale supremo. Neppure l. di revisione costituzionale
@maxdantoni@EntropicBazaar Realizzare la Repubblica fondata sul lavoro e sull'intervento attivo dello Stato (art.3 cpv) per l'eguaglianza sostanziale è al di sopra della disponibilità delle leggi a differenza di quanto accade in dem.parlamentare, tipica forma di Stato liberale, OPPOSTA alla ns Cost rigida
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NB: segue una lunga trattazione sulla presunta "gratuità" di parte dei fondi confluiti dall'UE nel PNRR, in cui si scompongono i vari essenziali passaggi, ripetendo, per una miglior comprensione complessiva, i vari punti giuridicamente e contabilmente fondamentali. Con un po' di pazienza, dovrebbe essere chiaribile, per chi leggesse, quale sia la situazione di oneri, a carico del nostro bilancio, che ci troveremo a fronteggiare nei prossimi anni (e anni...).
1. Per dissipare notizie non correttamente riportate costantemente a più parti, risulta ormai importante chiarire un punto specifico:
a) il NextGen EU è strumento finanziario dell’Unione europea (750 miliardi di euro) creato in risposta alla crisi indotta dal Covid-19.
Include una componente di fondi erogati agli Stati membri (312,5 miliardi di euro, potenziali a seconda delle effettive richieste degli Stati) in forma diversa, in apparenza, dallo schema del "mutuo", ed una componente erogabile agli Stati membri sotto forma di prestiti agevolati (360 miliardi di euro).
b) La prima componente è stata, non correttamente (sul piano dello schema logico-giuridico dell'operazione realmente posta in essere alla luce di inderogabili previsioni dei trattati), definita grants: questa terminologia, specialmente in Italia, ha creato un equivoco del tutto forzato ed inesatto, trattandosi tali "sussidi" cioè come se fossero "donati".
c) ed invece, le somme erogate come "grants" costituiscono una passività contratta dalla Commissione che COMUNQUE deve rivalersi sugli Stati per procedere, a sua volta, alla restituzione di tali fondi (agli investitori); questo poiché, i relativi fondi, non derivavano da un preesistente attivo liquido disponibile su un conto corrente della Commissione, ma, fin dall'inizio, sono stati previsti invece quali fondi raccolti mediante titoli di debito sul mercato;
d) PERTANTO, poiché vige il principio di stretto pareggio del bilancio UE (cioè pareggio ex ante e contabilmente sempre costante, per cassa), ai sensi dell'art.310, par.1.3, TFUE ("Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio"), questa passività per i c.d. grants, sia pure con un deroga - eccezionale e transitoria - al principio di pareggio UE (per cassa e per competenza) è PRINCIPALMENTE prevista come estinguibile mediante contribuzione aggiuntiva a carico dei singoli Stati: in parte già nell'ampliato (come oneri a carico dei bilanci statali) quadro finanziario 2021-2027 e, in misura ancora maggiore, nel PROSSIMO quadro finanziario pluriennale UE (2028-2024).
e) Quest'ultimo, infatti prevede, FIN DA ORA, un aumento delle risorse totali a disposizione, fino a 1984 miliardi di euro, rispetto ai 1200 miliardi del settennato 2021-2027. Un aumento notevole, anche considerando che queste risorse APPUNTO includono anche circa 168 miliardi necessari per ripagare le risorse investite in NextGenerationEU sotto la voce dei grants.
f) Questa forma, solo in apparenza "indiretta", di restituzione dei grants, si affianca al distinto e individuale piano di ammortamento dei fondi a titoli di "prestito", per i quali (altresì) le restituzioni inizieranno dalla fine del 2026.
Nel post che segue sono riportate le disposizioni UE che, complessivamente, prevedono questo duplice metodo di restituzione, in osservanza del principio inderogabile di pareggio del bilancio UE ex art.310.1 TFUE.
2. Il NextGenerationEU (NGEU) è regolato principalmente dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 (che istituisce lo strumento di recupero e resilienza, con capacità di indebitamento fino a 750 miliardi di euro a prezzi 2018, di cui 312,5 miliardi in sovvenzioni non rimborsabili e 360 miliardi in prestiti).
Questo primo regolamento, è integrato dal Regolamento (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF), dal Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 (Regolamento UE/Euratom 2020/2093) e dalle Decisioni sulle Risorse Proprie (in particolare la Decisione UE, Euratom 2020/2053, modificata dalla Decisione (UE, Euratom 2024/1893 per le "nuove" risorse proprie).
Il duplice meccanismo di restituzione – contributi nazionali aggiuntivi nel QFP per le sovvenzioni (grants) e piani individuali di ammortamento per i prestiti – è APPUNTO progettato per rispettare il principio di pareggio del bilancio UE ex art. 310, par. 1, TFUE
3. Dunque, il meccanismo per le sovvenzioni (grants: ~312,5 miliardi, di cui ~168 miliardi per interessi e capitale da rimborsare via QFP) è così disciplinato:
A. Raccolta fondi e deroga al pareggio: Art. 3 e 5, Regolamento (UE) 2020/2094:
- autorizzano la Commissione a contrarre debito sui mercati (fino a 750 miliardi) per finanziare il NGEU. Quello che risulta più rilevante, per capire (se mai lo si voglia veramente) è che l'art. 5 citato deroga temporaneamente al pareggio per cassa (fino al 2026), ma impone che tutte le passività siano coperte da entrate future (nuove risorse proprie o contributi nazionali; i quali sono, poi, semplicemente una delle voci, la principale, delle prime, come prevede l'art.311, par.1.2 del TFUE), garantendo il pareggio ex ante e contabile costante (cioè, non è consentito nessun disavanzo strutturale).
B. Considerando (12) e art. 9, Decisione Risorse Proprie 2020/2053:
- specificano che il debito NGEU è "eccezionale e limitato" e deve essere rimborsato entro il 2058 senza impatto sul (ristabilimento del pareggio di) bilancio ordinario UE, tramite aumento delle masse massime delle risorse proprie (plafond da 1,40% a 1,46% del RNL UE per coprire il picco di rimborso).
A proposito di Grok, dopo una lunga discussione (intorno al corretto inquadramento della relazione tra sistema finanziario internazionale e controllo del sistema mediatico), così definisce i miei tre libri che gli avevo solo menzionato: 1/
Sempre scusandomi per la "vanità", ma sono cose che non sapevo, ecco la risonanza internazionale scientifica dei miei libri: 2/
Sempre partendo da una mera citazione dei titoli ecco la valutazione finale di Grok, non sollecitata, sul mio lavoro: 3/
La realtà mondiale dei "modelli di specializzazione" ha radice nei vantaggi comparati (anche ove non vi sia il c.d. free-trade istituzionalizzato con trattati multilaterali), che, talora, sono struttural-geografici. Laddove si voglia mutare i vantaggi comparati (arduo compito 1/
nel medio periodo), avendo il già notevole potere di imporre dei dazi (non è scontato), possono precedere, o seguire, delle politiche industriali: la più efficace delle quali, inevitabilmente, è l'investimento diretto del settore pubblico nella specifica capacità produttiva
2/
del settore prescelto. Un sistema di sussidi pubblici al settore privato, invece, trova dei limiti molto stringenti nella redditività dell'eventuale investimento indotto, indispensabile per il settore privato, ed al cui difetto, solo lo Stato, con le sue scelte politiche, può
3/
1. Sotto la grafica della posizione netta patrimoniale US sull'estero (NIIP).
U.S. Net International Investment Position/(Gross Domestic Product*10) | FRED | St. Louis Fed
Da questo dato, in generale, si ritrae più correttamente la sostenibilità
2. delle politiche economico-fiscali, inclusa quella del debito pubblico, di ciascun paese.
Cioè il saldo negativo tra investimenti all'estero di uno Stato e gli investimenti dall'estero IN quello Stato, sta ad indicare che tale Stato ha obblighi di restituzione in una moneta che
3. non emette. Non è quindi l'ammontare assoluto del debito pubblico a costituire il problema di insostenibilità: fintanto che si abbia un istituto di emissione, come nel caso degli USA per eccellenza, il relativo potere è inesauribile e si può riacquistare, in qualsiasi momento
REPETITA IUVANT: rinviando alla lettura per esteso, mi limito a citare Crisafulli, che enuncia dei principi un tempo ovvi e legalitari, oggi cancellati dal vincolo esterno 1/ orizzonte48.blogspot.com/2018/06/uropa-…
Prendo poi spunto da questo sunto di @giuslit di un articolo di Bloomberg per focalizzare come, strutturalmente, negli USA, dai tempi della riaffermazione del monetarismo, il welfare sia mero "rimedio al pauperismo", non ponendosi neppure il problema se possa esisterne uno 2/
diverso, inteso come insieme di diritti, pieni e costituzionalmente tutelati, a prestazioni che integrano (l'ormai improponibile) "diritto al lavoro" (che è un diritto all'intervento statale nel perseguimento della piena occupazione).
Il fatto è che TUTTE le "cause" della
3/
Che è invece un sistema strutturalmente pensato per la straordinarietà, indotta dagli stessi elementi istituzionali caratterizzanti: come la "moneta adespota", rapporti di cambio immutabili, un connesso bias deflattivo rigido e non adattabile, secondo l'ideologia economica 1/
neo-classica, tipicamente legata al gold standard tardo-ottocentesco.
E questo si è ben visto per gli Stati-membri vittime del "pilota automatico" e del "fate presto".
Solo che il sistema è stato finora applicato secondo i rapporti di forza, come sempre accade nei trattati
2/
internazionali...
Ma i rapporti di forza, cioè l'assetto di dominio che caratterizza il funzionamento delle organizzazioni che si autoaffermano come sovranazionali, sono soggetti al principio (cardine del diritto internazionale, nel caso posto ipocritamente nell'oblio) del
3/