Questa è una storia che pare emergere dal passato, una storia di discriminazione e della giustificazione giuridica che ne dà l’America di Trump.
Negli USA oggi è legittimo licenziare una persona per il suo orientamento sessuale?
È questione più controversa di quanto non crediate
Don Zarda amava il paracadutismo. Era istruttore alla Altitude Express, una società di Long Island, N.Y.
Il suo lavoro di istruttore comportava che spesso i primi lanci avvenissero in copia con l’allievo.
Nel 2010 Don e un collega erano pronti al lancio con una giovane coppia.
Don si sarebbe gettato in tandem con la donna.
Perché l’allieva non si sentisse in imbarazzo per il contatto fisico con un uomo sconosciuto, Don pensò di rassicurarla dicendole che era gay.
La società di cui Don era dipendente lo licenziò per aver dichiarato di essere gay.
Don morì nel 2014 durante un volo con il paracadute.
Il suo compagno e la sorella, dopo la sua morte, proseguirono il procedimento giudiziario per la condotta discriminatoria della società che lo aveva licenziato
Gerard Bostock nel 2013 era coordinatore dei servizi di assistenza all'infanzia della contea di Clayton.
Gerard fu licenziato dalla Contea quando si seppe che giocava in una squadra di softball appartenente ad una Lega dichiaratamente LGBT
Aimee Stephens ha lavorato per 30 anni in una società di servizi funerari. Decise di scegliere quel lavoro perché si sentiva portata a confortare le persone nel momento del lutto.
Aimee ha vissuto una doppia vita per anni
Nel 2012 decide di rivelarsi e dichiara al suo datore di lavoro che avrebbe assunto il nome di Aimee e avrebbe cominciato a vestirsi da donna. La società di servizi funerari la licenzia perché transgender. Qui il suo racconto aclu.org/blog/lgbt-righ…
Nei tre casi giudiziari instaurati di fronte a tre diverse District Court e poi davanti alle Appeal Court competenti, si discute dell’illegittimità dei licenziamenti in quanto discriminatori perché fondati sull’orientamento sessuale del dipendente
Esiti contrastanti.
La questione finisce alla Corte Suprema che verosimilmente deciderà il prossimo anno sulla seguente questione:
Ossia se la discriminazione nei con confronti di un dipendente per il suo orientamento sessuale sia proibita in quanto basata sul sesso secondo il significato del Title VII del Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000e-2.
È illegittimo
to fail or refuse to hire or to discharge any individual, or otherwise to discriminate against any individual with respect to his compensation, terms, conditions, or privileges of employment, because of such individual’s race, color, religion, sex or national origin
Il Civil Rights Act (1964) -di cui il titolo VII sui comportamenti discriminatori sul lavoro fa parte- fu anticipato dal discorso tv di Kennedy l’11 giugno 1963.
Dopo l’assassinio di JFK, Lyndon Johnson affermò che il miglior omaggio sarebbe stato l’approvazione della legge
In occasione del dibattito sulla legge al Senato nel marzo 1964 si incontrarono pubblicamente per la prima e ultima volta Martin Luther King e Malcolm X
Il 2 luglio 1964 dopo un travagliato iter la legge viene approvata e firmata dal presidente Johnson
Tutto questo giusto per capire che cosa ci sia dietro al Civil Rights Act.
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Tornando alle storie di Aimee, Gerald e Don, la Corte Suprema -la cui composizione sta cambiando durante la presidenza Trump- è chiamata a risolvere un conflitto tra decisioni di diverse corti d’appello
Ne parlo oggi perché venerdì è stato depositato nel procedimento davanti alla Supreme Court l’amicus curiae brief dell’amministrazione statunitense nella persona del Solicitor General, Noel Francisco, che rappresenta il Dipartimento della Giustizia di fronte alla Suprema Corte
La presentazione di una amicus curiae brief da parte del Solicitor General non è frequentissima: avviene quando il Governo federale ha un interesse ritenuto rilevante nella questione giuridica in decisione davanti alla Corte Suprema.
Qui l’atto: supremecourt.gov/DocketPDF/17/1…
Fatto sta che il governo federale ritiene opportuno rappresentare la sua posizione alla Corte Suprema chiedendo di confermare la decisione della Corte d’Appello sfavorevole a Gerald e di ribaltare la decisione favorevole agli eredi di Don
Ad avviso del governo federale non c’è discriminazione basata sul “sesso” quando un dipendente viene licenziato in ragione del suo “orientamento sessuale”.
Si avete letto bene.
Di seguito, rapidamente che è tardi, gli argomenti del Solicitor General.
Il Congresso, quando varò il Civil Rights Act nel 1964, introdusse il riferimento al sesso all’ultimo minuto e non definì il termine “sesso”
Il significato comune di “sesso” è da un punto di vista biologico maschio o femmina e non comprende l’orientamento sessuale. Quindi la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale non ricade nella previsione del Titolo VII del Civil Rights Act
Il delirio (perché fatico a definirlo diversamente) del Solicitor General esplode nelle pagine seguenti dell’atto. Vi segnalo -e lascio alla vostra lettura- questo passaggio:
E conclude sul punto: “an employer who discriminates against employees in same sex relationships thus does not violate Title VII as long as it treats men in same sex relationships the same as women in same sex relationships”.
Delirante, vero?
Non pensiate che, pur in presenza di questi argomenti, l’esito del giudizio sia scontato: il fatto che la questione venga trattata dalla Corte Suprema, la sua composizione attuale, la posizione espressa dal governo federale, sono tutti elementi che preoccupano ad esempio @ACLU
ACLU American Civil Liberties Union è un’organizzazione che difende i diritti civili negli USA e nella vicenda assiste e difende alcuni dei dipendenti licenziati. Leggete ad esempio qui: aclu.org/blog/lgbt-righ…
Vedremo come andrà a finire.
Intanto osserviamo il mondo che cambia.
Dalle battaglie di John Kennedy e Martin Luther King -55 anni fa- alle contorsioni giuridiche dell’amministrazione Trump col solo scopo di affermare la legittimità di evidenti comportamenti discriminatori.
Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 27/06/2007, n. 35580
Ai fini del possibile riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, ex art. 54 cod. pen., il concetto di "danno grave alla persona" può essere esteso,
in armonia con quanto stabilito dall'art. 2 della Costituzione, anche a quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto, riferendosi alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali dev'essere ricompreso
il diritto all'abitazione, in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona, fermo restando, peraltro, che tale interpretazione estensiva del concetto di "danno grave alla persona" importa la necessità di una più attenta e penetrante indagine
La riforma della giustizia Nordio, oltre che sulla sotterranea inibizione al PM di impugnare le sentenze di primo grado, esibisce l’eliminazione fisica dell’abuso di ufficio (spauracchio di tremebondi amministratori pubblici).
Suggerisco la lettura di un frizzante Tullio Padovani
Padovani, insigne giurista, ha una prosa brillante e caustica: leggete “Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio” scritto all’indomani dell’ultima riforma del reato (quando? Solo nel 2020). Per capire, ma anche per il piacere della lettura
Riporto passaggi dell’articolo: da cui emerge come l’abuso di ufficio, fattispecie di reato nobile, sia stato nel tempo bastonato, vilipeso e martoriato da un legislatore inetto e malandrino. Fino ad oggi con la sua esecuzione sulla pubblica piazza (Nordio nelle vesti del boia)
Nella cosiddetta riforma della giustizia promossa dal ministro Nordio al di là della soppressione dell’abuso di ufficio ci sarebbe l’inappellabilità da parte del PM delle sentenze di assoluzione pronunciate in primo grado.
Ritorna, sebbene in forma attenuata (per i soli reati per cui si procede a citazione diretta), la legge Pecorella, dichiarata incostituzionale con sentenza 26 del 6 febbraio 2007. Sentenza al link
La norma era stata dichiarata incostituzionale perché in violazione dell’art. 111 Cost che stabilisce che ogni processo si svolga in condizione di parità tra le parti (PM e imputato).
È affascinante la forma narrativa dei necrologi e l’apoteosi si vive in questi giorni in morte di SB.
Ad esempio:
Luca Cordero di Montezemolo
Carlo De Benedetti (indomito combattente)
Valentino Garavani
I necrologi sono di tre tipi: 1. Quelli istituzionali di persone e aziende (ma anche condomini, club, etc) che esprimono vicinanza ai famigliari 2. Quelli che completano il messaggio con un elogio del defunto 3. Quelli più informali in cui la struttura tipica è sovvertita
Una selezione parziale dell’elogio funebre di SB nei necrologi del secondo tipo
Amico insostituibile
Imprenditore di grande spessore e ingegno
Grande protagonista della storia italiana
Fuori classe del mondo della politica, dell’imprenditoria e dello sport
Indomito combattente
Sono 53 le città dell’UE con più di 500.000 abitanti: Berlino, Madrid, Roma, Parigi, Vienna (12 Milano, 17 Napoli, 20 Torino, 33 Palermo, 44 Genova).
L’evoluzione dei dati demografici ci suggerisce quali sono le città che si stanno sviluppando e quelle che stanno morendo.
@RegioEvaluation fornisce una mole di dati estremamente utili; in particolare la fotografia dell’attuale ripartizione per categoria di età (0–19, 20-64, 65+) e la previsione nel 2030.
(NB le unità territoriali statistiche non corrispondono esattamente al territorio delle città)
Ho scelto in modo del tutto arbitrario 19 città: Berlino, Francoforte, Monaco di Baviera, Vienna, Parigi, Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Roma, Milano, Torino, Genova, Lisbona, Dublino, Amsterdam, Copenhagen, Stoccolma, Helsinki