Perché, per me, NON è vero che con l’approvazione del referendum #Eutanasialegale si legalizzerebbe l’omicidio del consenziente puro e semplice, AKA “posso uccidere chiunque lo chieda impunemente”
A thread 🧵[1/10]
1. L’articolo 579 c.p., riguardo “l’omicidio del consenziente”, NON verrebbe abrogato integralmente, ma solo in parte, lasciando punibile in base all’art.575 “Omicidio” chiunque uccida un 1) minore consenziente 2) infermo di mente cons. 3) soggetto a cui ha estorto il consenso.
2. Qualora non si applicasse nessuna delle precedenti fattispecie, il giudice passerebbe all’analisi del consenso, regolata dalla legge 219/2017, in materia di consenso informato. Presupposto del consenso, come stabilito dall’art.4, è la TOTALE CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE.
Perciò, una persona affetta “esclusivamente” (tra mille virgolette) da disturbo depressivo NON avrà la lucidità sufficiente per essere in grado di intendere le conseguenze di un proprio consenso a morire. Idem per varie altre fattispecie citate quali l’ubriaco o simili.
Ogni alterazione psicologica in grado di minare, anche solo flebilmente, la capacità di intendere un proprio consenso a morire, farebbe venire meno il requisito del consenso. Ovviamente, e a maggior ragione, nella valutazione del consenso verrebbero valutate anche le motivazioni:
chi chiedesse di morire senza ragione alcuna sarebbe in re ipsa incapace di intendere, poiché autore di un ragionamento illogico e deviante.
3. Qualora quest’analisi non fosse sufficiente, il giudice potrebbe procedere alla cosiddetta interpretazione teleologica della normativa:
ossia si chiederebbe quali fossero le intenzioni del legislatore. E chi è il legislatore in questa riforma? Chi ha riscritto la legge? Il comitato proponente, il quale cita espressamente come limiti di applicabilità quelli statuiti dalla Consulta nel Caso Cappato
Quali sono questi limiti, posti dalla Corte all’art.580 c.p. ed estesi dal comitato all’art.579? Che la normativa riformata si applichi in caso di 👇🏻“....” (242/2019 Corte Costituzionale).
Limiti evidentemente molto restrittivi
4. Perciò, regolando l’art.579 c.p. una fattispecie speciale rispetto all’art.575, di portata generale, tutte le fattispecie esulanti dall’analisi giudiziale condotta secondo i precedenti criteri, sarebbero punibili dall’575 come omicidio.
P.Q.M., NON è vero che l’approvazione del referendum sull’#eutanasialegale permetterebbe l’omicidio del consenziente puro e semplice, a mio sindacabilissimo giudizio.
Avrebbe creato un vulnus legislativo da colmare con lavoro giudiziale. Questo ha forse punito la CC
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Perché, per me, Amato sbaglia e NO, il #Referendum#CannabisLegale, non legalizzava coca e oppio, ma la cannabis
A thread 🧵 [1/7]
Questi i testi di quesito e disposizione del TU Stupefacenti.
Il problema, secondo alcuni, è che le sostanze a cui fa riferimento l’art. 73 sono quelle contenute nella tabella I (foto 3), in cui non sarebbe inclusa la cannabis, ma cocaina e altro. E quindi diverrebbero legali
Non è così. Vediamo perché
1. La cannabis è contenuta nella tabella II e non nella I? Sì, ma c’è una fondamentale precisazione. L’art.73 c.1 contiene solo la tabella I poiché esisteva l’art.73 c.4 bis che puniva le tabelle II (in cui c’è cannabis) e IV