Perché, per me, Amato sbaglia e NO, il #Referendum#CannabisLegale, non legalizzava coca e oppio, ma la cannabis
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Questi i testi di quesito e disposizione del TU Stupefacenti.
Il problema, secondo alcuni, è che le sostanze a cui fa riferimento l’art. 73 sono quelle contenute nella tabella I (foto 3), in cui non sarebbe inclusa la cannabis, ma cocaina e altro. E quindi diverrebbero legali
Non è così. Vediamo perché
1. La cannabis è contenuta nella tabella II e non nella I? Sì, ma c’è una fondamentale precisazione. L’art.73 c.1 contiene solo la tabella I poiché esisteva l’art.73 c.4 bis che puniva le tabelle II (in cui c’è cannabis) e IV
L’articolo 73 c.4 bis è stato abrogato dalla Corte Costituzionale poiché illegittimo. Da quel momento, la sanzione delle tabelle II e IV è passata sotto l’art.73 c.1, che quindi fa riferimento a tabella I, II e IV.
E questo è ovvio! Altrimenti, abrogato l’art.73 c.4 bis, oggi nessuna norma vieterebbe ESPRESSAMENTE la coltivazione della sostanze della tabella II, e quindi coltivare la cannabis sarebbe già legale!
2. Le altre sostanze nominate dalla tabella I diventerebbero legali? NO, poiché l’abrogazione dell’art.73 riguarderebbe SOLO la parola “coltiva”. Rimarrebbero perciò punite la raffinazione e l’estrazione, tutti passaggi obbligatori per ottenere le altre sostanze della tabella
Perciò, poiché dell’art.73 c.1 veniva abrogata solo la parola “coltiva”, l’unica sostanza divenire lecita, sarebbe stata cannabis, poiché coltivabile, a differenza di cocaina, LSD, metanfetamine ecc..., che richiedono raffinazione o produzione, punite dal restante art.73
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Chiariamo questo punto: la coltivazione della cannabis è punita dal comma 1 perché c’è un rimando la comma 4. Perciò, se non è punibile da comma 1, non c’è altra norma nell’ordinamento che punisce
*piccolo refuso: ad essere stato abrogato è l’art.4-bis del DL 272/05 che ha portato alla modifica dei commi 1,2,3,4,5 del 73. Tutto scritto nella foto successiva. Non cambia assolutamente nulla del merito del discorso
Extra: schemino veloce sui punti chiave della questione
Perché, per me, NON è vero che con l’approvazione del referendum #Eutanasialegale si legalizzerebbe l’omicidio del consenziente puro e semplice, AKA “posso uccidere chiunque lo chieda impunemente”
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1. L’articolo 579 c.p., riguardo “l’omicidio del consenziente”, NON verrebbe abrogato integralmente, ma solo in parte, lasciando punibile in base all’art.575 “Omicidio” chiunque uccida un 1) minore consenziente 2) infermo di mente cons. 3) soggetto a cui ha estorto il consenso.
2. Qualora non si applicasse nessuna delle precedenti fattispecie, il giudice passerebbe all’analisi del consenso, regolata dalla legge 219/2017, in materia di consenso informato. Presupposto del consenso, come stabilito dall’art.4, è la TOTALE CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE.