1/26 🧵 Ha fatto scalpore la sentenza della Corte d’Assise di Busto Arsizio che ha negato l’ergastolo a Davide Fontana, l’assassino di Carol Maltesi e anzi gli ha concesso le attenuanti. Solo oggi le motivazioni sono state pubblicate per intero
Analizziamole in questo thread 👇
2/26 Partiamo dai fatti: Fontana e Maltesi avevano avuto una breve relazione e, dopo lasciati, hanno continuato a produrre contenuti per #OnlyFans. Fontana aveva creato diversi account fake per commissionarle la realizzazione di video pornografici, ingannandola sul suo successo.
3/26 L'omicidio è avvenuto durante la registrazione di un video commissionato da un fake di Fontana. La sceneggiatura prevedeva che Maltesi fosse legata e imbavagliata. Il fake aveva commissionato un video violento, in cui Maltesi veniva imbavagliata e costretta a consegnare il📱
4/26 In udienza, Fontana (reo confesso) ha raccontato come dalla registrazione del video hard sia passato, invece, ad uccidere la povera Maltesi colpendola alla testa con un martello e tagliandole la gola per finirla.
5/26 Dopo l'omicidio, Fontana ha preso un'accetta e un seghetto per smembrare il corpo, un freezer per conservare i resti. Ha tentato di bruciarli in un barbecue, senza successo. Ha poi rimosso la pelle tatuata dal corpo per renderlo irriconoscibile, e ha gettato i resti a Borno
6/26 Passiamo ora al diritto. Ecco i capi di imputazione. Fate attenzione alle aggravanti di cui al capo A (omicidio).
P.M. aveva chiesto di riconoscere tre aggravanti che se accertate avrebbero comportato ergastolo:
- premeditazione;
- sevizie/crudeltĂ
- motivi abietti;
7/26 Motivando la decisione, la Corte dice che non vi sono dubbi sulla responsabilitĂ del Fontana per omicidio volontario, distruzione di cadavere (capo b) e occultamento di cadavere (capo c). Le questioni principali, invece, vertono intorno alle aggravanti e attenuanti.
8/26 La Corte d’Assise ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione nell’omicidio della Maltesi, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti a dimostrare che il Fontana avesse pianificato l’omicidio per lungo tempo e con ferma risoluzione. Ecco le argomentazioni
9/26 La Corte ha seguito la giurisprudenza di legittimitĂ che richiede due elementi x premedit: 1, psicologico consistente nel perdurare nell'imputato di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; 2 cronologico = trascorrere di un periodo di tempo fra insorgenza e attuazione
10/26 La Corte ha ritenuto che in questo caso non fosse stata raggiunta la prova appagante dei due predetti elementi. Ha considerato le testimonianze, le chat, le perizie e le modalità dell’omicidio, concludendo che Fontana ha agito per dolo diretto o intenzionale non premeditato
11/26 La Corte ha evidenziato le incoerenze della condotta dell’imputato, che non aveva cercato di nascondere le sue tracce, di precostituirsi un alibi o di liberarsi del cadavere in modo efficace. Cose che non avrebbe fatto se l'omicidio fosse stato premeditato.
13/26 La Corte ha esaminato i vari elementi addotti dal P.M. per sostenere la premeditazione, quali il litigio tra i due nel periodo natalizio del 2021, la creazione dei fake su OF per commissionare video hard con la vittima, la frase del “gran finale” scritta in chat dal fake
14/26 La Corte ha ritenuto che gli elementi fossero privi di specificità e univocità e che potessero trovare una spiegazione alternativa a quella accusatoria. Il litigio è stato poca cosa; i fake possono essere stati creati per far credere ingannare Maltesi sul suo successo…
15/26 … che la frase del “gran finale” potesse alludere solo ad un ultimo video da commissionare a Maltesi e Fontana; che la sceneggiatura violenta potesse essere stata scelta per soddisfare le richieste del cliente fittizio e non per favorire l’omicidio
16/26 del resto, secondo la Corte, se il delitto fosse stato premeditato, Fontana avrebbe ben avuto altre occasioni per uccidere…
17/26 La Corte ha infine ritenuto decisivo l’elemento che cozza frontalmente con la prospettata ipotesi della premeditazione: il fatto che F avesse chiesto che il fidanzato geloso della M., fosse avvisato durante le riprese del video del fatto che M. stesse per fare sesso con lui
18/26 Quanto ai motivi abietti (e futili), la Corte ha ritenuto che il movente dell’omicidio fosse la consapevolezza di Davide Fontana di aver perso la donna amata, che lo aveva usato e messo da parte, e non la gelosia o il trasferimento della Maltesi a Verona…
19/26 Questo motivo non è stato considerato abietto o futile in senso tecnico-giuridico. La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i motivi abietti o futili sono caratterizzati da una sproporzione tra la condotta illecita e il motivo banale…
20/26 Valutando soggettivamente la condotta di F., tenendo conto delle connotazioni culturali, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, ha ritenuto che l’omicidio fosse un modo per venire fuori da una condizione di sofferenza insopportabile
21/26 Quanto alle sevizie e alla crudeltà , la Corte si rifà all’orientamento della giurisprudenza di Cassazione per escluderne la sussistenza. L’aggravante si configura quando l’agente agisce con una volontà di infliggere sofferenze ulteriori e gratuite alla vittima, o spietate.
22/26 Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non ci fossero elementi concreti a sostegno di una tale volontĂ o spietatezza da parte di Fontana che ha agito in un unico momento colpendo la Maltesi con un martello alla testa e poi tagliandole la gola per abbreviarne il dolore
23/26 La Corte ha escluso che i colpi di martello fossero stati inferti in piĂą fasi e che il movimento della testa della vittima fosse stato un movimento reattivo e consapevole. Al contrario ha ritenuto che si trattasse di una reazione meccanica provocata dalla violenza dei colpi
24/26 La Corte ritiene invece provate tutte le altre aggravanti (che però non permettono la comminazione dell’ergastolo).
25/26 La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche a Davide Fontana per il suo corretto comportamento processuale, consistito nella collaborazione con gli inquirenti, ma le ha considerate equivalenti con le aggravanti.
26/26 Per tutti questi motivi, ecco la condanna nei confronti di Davide Maltesi. Che dire, ci sono molti punti critici di questa sentenza… (specie nell’applicazione dei principi espressi dalla Cassazione in tema di sevizie). Ma non è questo il luogo per discuterne.
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Per analizzare il caso, va considerata la Legge 237/2012, che recepisce lo Statuto della Corte Penale Internazionale. L'art. 2, co. 1 attribuisce al Ministro della Giustizia il compito esclusivo di gestire i rapporti con la Corte e dar seguito alle sue richieste.
2/11
Ciò significa che quando il 21 gennaio la cancelleria della CPI trasmette il mandato d’arresto «attraverso i canali designati da ciascuno Stato» (come si legge nel comunicato stampa di ieri della CPI), lo stesso viene ricevuto dal Ministro Nordio.
Ma l'affermazione denota ignoranza del diritto penale sostanziale e procedurale degli Stati Uniti d'America. Facciamo un po' di chiarezza, documenti alla mano
FASE UNO. L'FBI prepara un «complaint», contenente una dichiarazione giurata che descrive nel dettaglio le prove che sostengono l'esistenza di un probabile reato. Questo documento serve per avviare il procedimento penale.
Nelle 36 pagine di complaint, si formula un'accusa di cospirazione per violare le leggi sull'export degli Stati Uniti e fornire supporto materiale a un'organizzazione terroristica. Abedini avrebbe fornito tecnologia militare USA al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.
2/6 Scrive ancora l'avv. Catania che Sala (lui la chiama amichevolmente Cecilia ma io non la conosco) «ha registrato un video appena sbarcata: non indossava il velo, era convinta che qualcosa stesse cambiando».
2/11. La sentenza verte su ricorso di @JustEnte (@sergiocerruti) contro delibere della Giunta comunale di @SanremoM, che hanno concesso a @Raiofficialnews l'uso esclusivo del marchio 'Festival di Sanremo' per le edizioni 74ÂŞ e 75ÂŞ, escludendo JE da procedura di evidenza pubblica
Qualche mese fa @ilfoglio_it ha dato una notizia a dir poco inquietante: i giudici di Milano avrebbero legittimato il complotto per cui i «sionisti» controllano i media, affermando che la circostanza sia «oggetto di un acceso dibattito»
Ma le cose stanno così? 👇🧵 1/10
2/10 Oggi, che l'ordinanza è pubblicata sulla #BDP del @minGiustizia, possiamo leggerne l'intero contenuto e capire che in realtà la critica del @ilfoglio_it è destituita di fondamento.
Il collegio giudicante (estensore dott. Nicola Di Plotti, persona integerrima) ha detto altro
3/10 L'ordinanza del Tribunale di Milano nasce da un ricorso ex art. 700 c.p.c. (procedimento d'urgenza) proposto dal direttore di un quotidiano contro un utente di Twitter per presunte affermazioni denigratorie.
Due o tre cose sul diritto penale francese e sulla responsabilitĂ dell'host di una piattaforma. Nel diritto penale FRANCESE, non in quello italiano.
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Il proprietario di un sito incorre in responsabilitĂ penale se, venuto a conoscenza di contenuti manifestamente illeciti, non li rimuove o non ne blocca l'accesso tempestivamente.
(art. 6-I-2 Legge n.575 del 2004 per la fiducia nell'economia digitale)
Ah. E tale conoscenza dei fatti contestati si presume acquisita quando denunciati da qualsiasi persona lesa o interessata. (Legge 575/2004, art. 6-I-5).